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Legge di iniziativa Popolare

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Legge di Iniziativa Popolare Costituzionale: Disposizioni sulla modifica degli articoli 11, 75, 117 e 138 della Costituzione in tema di neutralità, di referendum e di sovranità dello Stato.

Descrizione iniziativa:

La proposta di Legge intende modificare i seguenti articoli della Costituzione Italiana:

Articolo 11

Si ritiene che l'articolo 11 sia soggetto ad interpretazioni discrezionali da parte dei Governi e che pertanto è necessario introdurre in Costituzione il concetto di neutralità dello Stato.

Articolo 75

Con riferimento all'articolo 75 della Costituzione si intende riformare in maniera definitiva la procedura referendaria concedendo ai cittadini Italiani il diritto di poter esprimere la propria opinione attraverso referendum propositivi, abrogativi e di indirizzo.

Articolo 117

Con la riforma dell'articolo 117 della Costituzione si intende ripristinare la sovranità dello Stato e garantire l'indipendenza della Repubblica Italiana nei confronti di qualsiasi istituzione internazionale ed in particolare dell'Unione Europea.

Articolo 138

Si ritiene che l'articolo 138 della Costituzione debba essere sottoposto a rettifica per adattarlo alle modifiche proposte per l'art. 75 rendendolo omogeneo al numero di elettori richiesti per la validità del referendum.

Quesito iniziativa

Legge di Iniziativa Popolare Costituzionale: Disposizioni sulla modifica degli articoli 11, 75, 117 e 138 della Costituzione in tema di neutralità, di referendum e di sovranità dello Stato.

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Premessa

La proposta di legge intende modificare gli articoli della Costituzione Italiana:

Articolo 11 della Costituzione.

Si ritiene che l'articolo 11 della Costituzione italiana sia soggetto ad eccessive forzature e ad interpretazioni discrezionali da parte dei Governi.

I Padri Costituenti elaborarono l'articolo in questione per introdurre il principio in base al quale l'Italia è totalmente contraria alle guerre di qualsiasi natura e specie.
In particolare, intesero stabilire che i conflitti non possono e non devono mai prevaricare la libertà e i diritti dei popoli ed essere utilizzati come strumento di risoluzione delle dispute internazionali.

Alla luce di quanto sta accadendo in questo periodo storico nel quadro geopolitico internazionale è importante stabilire che lo Stato italiano debba assumere una netta posizione di neutralità formalmente dichiarata in Costituzione.

Articolo 75 della Costituzione.

Con riferimento all'articolo 75 della Costituzione si intende riformare l'attuale procedura referendaria.

Si rappresenta che in Italia a livello nazionale è previsto soltanto il referendum abrogativo che consente esclusivamente la cancellazione, totale o parziale, delle norme.

La normativa vigente non consente, pertanto, alla popolazione di esprimersi direttamente attraverso un referendum finalizzato all'introduzione di nuove norme e analogamente non consente nemmeno di esprimere la posizione e l'orientamento della popolazione rispetto ad importanti tematiche di interesse collettivo.

Articolo 117 della Costituzione.

La riforma all'articolo 117 della Costituzione intende ripristinare la sovranità dello Stato e garantire l'indipendenza della Repubblica Italiana nei confronti di qualsiasi Istituzione internazionale ed in particolare dell'Unione Europea.

Si intende reintrodurre il principio generale secondo il quale l'Italia ritorni ad essere padrona delle proprie scelte e della propria autonomia in merito alle questioni di livello internazionale.

L'articolo descrive la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni in Italia.

Lo Stato ha competenza esclusiva su materie di rilevanza nazionale, tra cui la politica estera, la difesa, la sicurezza, la moneta, la giustizia, l'istruzione e la sanità.

Le Regioni hanno potestà legislativa concorrente con lo Stato in alcuni ambiti, tra cui l'istruzione (esclusa la formazione professionale), la protezione civile, l'energia e i trasporti, fermo restando il controllo da parte dello Stato che ne stabilisce i principi fondamentali.

Le Regioni hanno piena autonomia legislativa per le materie non riservate allo Stato e possono, inoltre, stringere accordi con altre Regioni e, in alcuni casi, con enti esteri, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Articolo 138 della Costituzione.

Si ritiene che l'articolo 138 della Costituzione debba essere sottoposto a rettifica al fine di adattarlo alle modifiche proposte per l'art. 75 rendendolo omogeneo al numero di elettori richiesti per la validità del referendum.

Legge di Iniziativa Popolare Costituzionale: Disposizioni sulla modifica degli articoli 11, 75, 117 e 138 della Costituzione in tema di neutralità, di referendum e di sovranità dello Stato.

Art. 1

L'articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana è sostituito dal seguente testo:

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

A tal fine, lo Stato italiano adotta una posizione di neutralità e si impegna a promuovere la pace e la cooperazione tra le Nazioni.

Art. 2

L’articolo 75 della Costituzione della Repubblica Italiana è sostituito dal seguente testo:

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, su richiesta di almeno trecentomila elettori o di tre Consigli regionali.

È indetto referendum popolare per proporre l'adozione di una legge, su richiesta di almeno trecentomila elettori o di tre Consigli regionali.

È indetto referendum popolare di indirizzo teso alla consultazione della popolazione, su richiesta di almeno trecentomila elettori o di tre Consigli regionali.

Non possono essere oggetto di referendum le leggi tributarie, le leggi di bilancio e le leggi in materia di amnistia e indulto.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum di partecipazione.

L'approvazione della proposta del referendum determina l'obbligo delle Camere di legittimare e applicare l'esito referendario rendendolo immediatamente esecutivo.

Art. 3

L’articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana è sostituito dal seguente testo:

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati esteri;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

t) sanità.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 4.

L'articolo 138 della Costituzione della Repubblica Italiana è sostituito dal seguente testo:

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi Costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o trecentomila elettori o tre Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 5.

1. La presente Legge Costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.

2. La presente Legge Costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

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